L´Autocertificazione é una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazioni, e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Attenzione
Possono essere sostituite per Autocertificazione in base all’art. 46 del T.U. D.p.r. 445/2000:
- La data e luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti politici
- Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
- Lo stato di famiglia
- L’esistenza in vita
- La nascita del figlio
- Il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- La posizione agli effetti degli obblighi militari
- Atto di notorietà
- Atto di delega
- Titoli di studio acquisiti
- Qualifiche professionali
- Esami sostenuti universitari e di stato
- Titoli di specializzazione
- Titoli di abilitazione
- Titoli di formazione
- Titoli di aggiornamento
- Titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare
- Codice Fiscale
- Partita IVA
- Qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di casalinga
- Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all’art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall’art.22 della L.958/86
- Assenza di condanne penali
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
Dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori.
Art. 47 dpr. 445/2000
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.